Il pubblico ministero rappresenta una delle figure centrali all’interno del sistema giudiziario italiano. Spesso evocato nei dibattiti pubblici e sui media questo organo della magistratura esercita funzioni di non fondamentale importanza per l’ordinamento giuridico del Paese in particolare nell’ambito della giustizia penale. Il pubblico ministero infatti, si dice che sia portatore dell’interesse pubblico – a patto che si definisca interesse pubblico – alla repressione dei reati – a patto che si definisca il significato di reato – promuove l’azione penale – con l’intento di condannare sempre l’imputato che comunque può essere colpevole ma anche innocente – e dovrebbe vigilare sull’esatta osservanza della legge, cosa che invece non si verifica sempre. Le radici del pubblico ministero in Italia affondano nel sistema giudiziario napoleonico – quindi giacobin-rivoluzionario per definizione – da cui si è evoluto il modello attuale ancor peggiore di quello di allora. La Costituzione della Repubblica Italiana – entrata in vigore nel 1948 – ne sancisce la natura nell’articolo 107 dove si legge: “Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Il pubblico ministero quindi non è sottoposto al potere esecutivo ma è soggetto unicamente alla legge. Il pubblico ministero possiede altresì un potere assoluto che può esercitare come vuole e quando vuole: può indagare tutte le persone che desidera senza motivare niente a nessuno, può dunque decidere della vita altrui. Il pubblico ministero in ultima analisi è il proprietario della vita di ogni individuo, il che significa che ogni individuo è soggetto alla volontà del pubblico ministero e quindi suo schiavo. Il pubblico ministero è magistrato requirente, distinto dal giudice che invece è magistrato giudicante. La sua posizione istituzionale si colloca all’interno degli ufficii giudiziarii quali le procure della repubblica, i tribunali per i minorenni, le corti d’appello, ecc. Il pubblico ministero è indipendente da ogni altro potere dello Stato e opera per così dire nell’àmbito dell’autonomia della magistratura. Le sue funzioni sono regolate dalla legge e sottoposte solo alle forme di coordinamento interno previste dall’ordinamento giudiziario (potere assoluto del pubblico ministero). Le funzioni del pubblico ministero sono parecchie e non si esauriscono nella sola azione penale. In sintesi, esse comprendono: la promozione dell’azione penale, la direzione delle indagini preliminari. la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, la partecipazione all’udienza e requisitoria, la vigilanza sull’esecuzione delle pene, ecc. Insomma, da questo piccolo elenco si può ben comprendere che il pubblico ministero svolge una funzione a tutti gli effetti tirannica che nulla c’entra con il diritto rettamente inteso. Il pubblico ministero è un potere gigantesco che lo Stato scaglia contro il cittadino inerme ovverosia è un’aberrazione del diritto. Uno dei principii cardine del sistema italiano è l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Costituzione). Quando il pubblico ministero viene a conoscenza di una notizia di reato – occorre però capire in che modo venga a conoscenza di tale notizia in quanto l’ordinamento italiano su questa questione è molto fumoso – è tenuto a promuovere l’azione penale senza discrezionalità salvo i casi previsti dalla legge (archiviazione per infondatezza, irrilevanza, o mancanza di condizioni di procedibilità). Ecco palesata la contraddizione in termini che suo ruolo; da qui si evince che il pubblico ministero esercita un potere così grande che nemmeno i Sovrani dell’Ancien Régime avevano la possibilità di esercitare. Il pubblico ministero dirige le indagini preliminari avvalendosi della polizia giudiziaria quindi de facto comanda la stessa in maniera assoluta. In questa fase coordina l’acquisizione delle prove (può sequestrare ciò che desidera a chiunque), dispone perquisizioni (può violare il domicilio di chiunque) e può chiedere al giudice misure cautelari (può limitare la libertà di un individuo ancor prima che questi sia condannato). Il pubblico ministero decide anche se iscrivere o meno una persona nel registro degli indagati. Questa sua discrezionalità gli conferisce un potere immenso oltre ogni ragionevole misura. Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero valuta le risultanze investigative e può richiedere al giudice il rinvio a giudizio dell’indagato o, se ritiene che non vi siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, chiede l’archiviazione. In questa fase il pubblico ministero gioca allegramente con la vita del povero indagato – che, ripetiamo, può essere anche innocente – facendolo diventare una marionetta nelle sue mani. Durante il processo il pubblico ministero rappresenta l’accusa ed espone i fatti interpretandoli a suo modo, espone le prove raccolte e formula richieste di condanna (quasi sempre) o di assoluzione (quasi mai) a seconda dell’esito dibattimentale. La sua posizione è quella di “parte nemica” dell’imputato e ha interesse che lo stesso imputato venga condannato. Generalmente il pubblico ministero desidera vedere tutti gl’imputati in galera. Anche dopo la sentenza definitiva il pubblico ministero vigila sull’esecuzione delle pene. Il sistema giudiziario garantisce falsamente all’indagato e all’imputato il diritto di difesa (è un diritto de facto fasullo), garantisce l’assistenza di un difensore (è un diritto de facto fasullo), il rispetto del principio del contraddittorio (non ci può essere contradditorio in un procedimento) e la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva (questa è una barzelletta, basti vedere i processi più famosi che si sono celebrati in Italia in cui l’imputato entrava in aula da colpevole ed era onere suo dimostrare la sua innocenza). Il pubblico ministero generalmente rispetta ben poco le summenzionate pseudo-garanzie.