La pena dell’ergastolo è completamente fuori luogo in quanto non permette al condannato di riscattarsi: strano per un Paese giacobin-democratico come quelli istituiti in Europa o in generale del cosiddetto Occidente. La pena dell’ergastolo è molto grave perché riconosce implicitamente l’infallibilità del magistrato che la eroga benché quest’ultimo non sia infallibile, questo significa che l’imputato corre un rischio non commisurato al presunto delitto che ha compiuto. La pena dell’ergastolo è soltanto un’azione punitiva estremamente violenta perfettamente in linea con il diritto calvinista che tende non a punire il reo bensì a ucciderlo. La detta sanzione che sarebbe meglio denominare barbarie è peggiore della pena di morte in quanto umilia il condannato sino alla fine dei suoi giorni e – è bene ribadirlo – lasciando sempre il dubbio riguardo alla sua colpevolezza; e se la pena dell’ergastolo venisse comminata a un innocente? Che cosa rispondono i grandi dottori della giurisprudenza a tal domanda? Com’è possibile che il togato di turno sia così certo della colpevolezza di una persona tanto da infliggerle una sanzione così pesante? I magistrati che operano in questo modo nulla c’entrano con il diritto rettamente inteso ma occorre anche evidenziare che riguardo alla pena dell’ergastolo la magistratura non è la sola colpevole. Certamente è più corretto parlare di un “concorso di colpa” in quanto l’idea malata della pena dell’ergastolo scaturisce dal potere legislativo ovverosia dal parlamento, organo istituzionale formato da persone qualunque che non hanno nessuna preparazione specifica e spesso e volentieri sono affette da analfabetismo. La domanda logica è dunque la seguente: persone analfabete o quasi possono decidere che per un certo reato sia previsto l’ergastolo? Persone che non hanno un minimo di cultura – nei parlamenti giacobini dimora il livello più basso della civiltà – possono arrogarsi il diritto di scrivere norme di tale delicatezza? Un altro passaggio fondamentale è la cosiddetta costituzionalità o incostituzionalità della norma; la Corte Costituzionale e il Capo dello Stato in base a quale principio profondo si arrogano il diritto di stabilire se una legge che produce effetti devastanti nella vita di un uomo possa essere annoverata nel codice penale? Da queste minime riflessioni si capisce che le democrazie giacobine sono state costruite appositamente affinché nessuna istituzione statale potesse avere qualche responsabilità e quando le istituzioni dello Stato non si assumono alcuna responsabilità significa che quelle istituzioni sono tiranniche e significa altresì che è stato posto in essere un regime sanguinario nascosto dietro la maschera della democrazia che ricordiamo comunque essere essa stessa un regime estremamente violento perché esalta la massa informe e demolisce la persona umana vista nella sua unicità. L’utopia è violenta perché va in cerca di qualcosa che non avverrà mia, il realismo è caritatevole perché segue la legge naturale e quindi un disegno più alto che non quello che scaturisce dalla massa senza identità che governa questa o quell’assemblea. La pena dell’ergastolo è un’aberrazione del diritto e in quanto tale va abolita.